Art. 7.
(Formazione e riqualificazione).

      1. Il vigile di Polizia pubblica si esercita almeno una volta ogni due settimane in un poligono di tiro delle Forze di polizia o delle Forze armate, utilizzando le armi in dotazione o analoghi modelli.
      2. Il vigile di Polizia pubblica svolge ogni cinque anni un corso retribuito di riqualificazione professionale al fine di aggiornare le proprie conoscenze e svolge prove tecniche e di difesa personale, con relativi test psico-attitudinali. I vigili giudicati inidonei sono assegnati ad altre mansioni.
      3. I poligoni di tiro e le scuole delle Forze di polizia e delle Forze armate predispongono, a titolo oneroso, le esercitazioni a fuoco a scopo addestrativo. Alla conclusione delle predette esercitazioni, con riferimento ad ogni partecipante, sono redatte note di valutazione, con il relativo punteggio.